Questo è principalmente il mese dei versamenti delle imposte sui redditi, purtroppo...
Chi ha optato per il 730 deve solo aspettare il conguaglio in busta paga, per gli altri, invece:
16 giugno: chi ha fatto il modello Unico deve pagare, in questa data, la prima rata dell'acconto sulle imposte 2014 e l'eventuale saldo 2013. Si paga anche il saldo sulle addizionali regionale e comunale e l'acconto su quella comunale.
16 giugno: per chi ha redditi d'impresa, saldo 2013 e acconto 2014 Ires, Irap e Iva mensile.
16 giugno: versamento imposte immobiliari, principalmente l'Imu, per i proprietari di immobili diversi da abitazioni principali non di lusso o assimilati. Inoltre controllate presso i vostri comuni perché in alcuni casi sono esentate anche le persone ricoverate in case di cura, le abitazione date in comodato ad un figlio o ad un genitore se la rendita catastale è minore di 500 euro e il comodatario ha un Isee inferiore a 15000 euro. Questa data però non è vincolante, quindi controllate presso il vostro comune. Ricordate che le aliquote da utilizzare per il calcolo sono quelle del 2013.
16 giugno: Tasi ma solo nel 2200 comuni che hanno pubblicato sul sito del Ministero delle Finanze la delibera. Potete controllare qui l'elenco aggiornato. E' diversa dall'Imu perché è dovuta anche dai proprietari di abitazione principale e tra il 10% e il 30%, a seconda della delibera comunale, anche dagli inquilini.
16 giugno: per i proprietari di casa che hanno optato per il regime forfettario della cedola secca, un prelievo forfettario del 21% sugli affitti a canone libero e del 15% per le locazioni a canone concordato che consente di non pagare Irpef e imposta di bollo e di registro. In questa data si versa il saldo 2013 e l'acconto 2014 nella misura del 38% come prima rata.
Questo blog nasce con l'idea di raggruppare le informazioni su sconti, promozioni e inizative gratuite presenti sia online che offline. Ci sono tantissime possibilità di risparmiare: volantini dei supermercati, anteprime gratuite al cinema, bonus per la famiglia da parte del governo, codici sconti per gli acquisti online,… Abbiamo pensato quindi di raggrupparle qui perché le occasioni sono tante e non bisogna lasciarsele scappare!!!
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lunedì 2 giugno 2014
mercoledì 11 gennaio 2012
IMU
Visto che dobbiamo pagarla, facciamo un po' di chiarezza sull'Imu, l'imposta municipale unica.
E' un ritorno al passato visto che dobbiamo nuovamente pagare una tassa sulla casa, ma ha cambiato nome. Vediamo insieme quali altre differenze ci dono con l'Ici.
La parte più negativa è la rivalutazione degli estimi catastali che passa dal 105% dell'Ici al 160% dell'Imu.
Le prime case saranno tassate al 3,6 per mille ma ai comuni sarà lasciata la possibilità di far pagare un 2 per mille in più o in meno, dall'1,6 al 5,6 per mille, quindi.
La buona notizia è che sotto i 200 euro non è dovuta nessuna imposta ed è stata concessa alle famiglie una riduzione di 50 euro per ogni figlio fino a 26 anni purché abiti nell'abitazione principale, fino ad un massimo di 400 euro.
Nessuno sconto, invece, sulle seconde case che saranno tassate al 7,6 per mille, che i comuni potranno aumentare o diminuire del 3 per mille.
Chi possiede una seconda casa all'estero non è esonerato dal pagamento dell'Imu, il governo ha infatti stabilito una tassa dello 0,76% sul valore di questi immobili.
Se volete provare a fare un calcolo di quanto pagherete potete andare a questo link.
Fonte: Capital
E' un ritorno al passato visto che dobbiamo nuovamente pagare una tassa sulla casa, ma ha cambiato nome. Vediamo insieme quali altre differenze ci dono con l'Ici.
La parte più negativa è la rivalutazione degli estimi catastali che passa dal 105% dell'Ici al 160% dell'Imu.
Le prime case saranno tassate al 3,6 per mille ma ai comuni sarà lasciata la possibilità di far pagare un 2 per mille in più o in meno, dall'1,6 al 5,6 per mille, quindi.
La buona notizia è che sotto i 200 euro non è dovuta nessuna imposta ed è stata concessa alle famiglie una riduzione di 50 euro per ogni figlio fino a 26 anni purché abiti nell'abitazione principale, fino ad un massimo di 400 euro.
Nessuno sconto, invece, sulle seconde case che saranno tassate al 7,6 per mille, che i comuni potranno aumentare o diminuire del 3 per mille.
Chi possiede una seconda casa all'estero non è esonerato dal pagamento dell'Imu, il governo ha infatti stabilito una tassa dello 0,76% sul valore di questi immobili.
Se volete provare a fare un calcolo di quanto pagherete potete andare a questo link.
Fonte: Capital
lunedì 17 gennaio 2011
Riparte la corsa agli incentivi fiscali
Sconti energetici anche per il 2011. La buona, anzi, ottima notizia è arrivata con l’approvazione della legge di stabilità all’inizio di dicembre che ha confermato anche per quest’anno gli sgravi fiscali per chi decide di rendere la propria casa ecologica. La modifica più importante rispetto alle modalità in vigore fino all’anno scorso consiste nel fatto che gli sconti sulle tasse per chi investe nella propria eco-casa devono essere spalmati su 10 anni anziché su cinque. Questa misura, adottata per non fare “soffrire” troppo le casse del fisco, ha l’effetto di allungare il tempo medio entro il quale i risparmi energetici vengono recuperati, ovvero: si allungano i tempi in cui, in seguito agli investimenti, si otterrà un risparmio vero.
Tra le spese ammesse a detrazione figura tutto l’impianto “chiavi in mano”, comprendente progettazione, installazione e opere civili strettamente necessarie. Il che vuol dire che lo sconto è pari al 55% dell’importo pagato per l’impianto “chiavi in mano”. Il tetto massimo del bonus è di 60mila euro, corrispondente approssimativamente a una spesa detraibile pari a 109mila euro.
Ma sono agevolati anche tutti gli interventi di riqualificazione energetica (applicabili sulla singola casa così come su interi condomini e/o palazzi) su pareti, tetti, solai, pavimenti oltre al montaggio di finestre e dei relativi infissi.
I lavori devono rispettare i limiti di dispersione e per conoscerli basta consultare il sito dell’Enea (enea.it) che vengono poi verificati da un tecnico abilitato. Per la progettazione ci si deve mettere nelle mani di un professionista abilitato mentre all’installazione deve provvedere un’im presa pagata con bonifico bancario che prevede la compilazione di un apposito modulo.
L’ultimo passo è quello di inviare la copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica e una scheda informativa all’homepage del sito di Enea che invia in automatico la ricevuta.
In ogni caso per informazioni sulle detrazione del 55% sugli interventi di efficienza energetica e sul 36% delle ristrutturazioni edilizie si può consultare anche il sito dell’Agenzia delle Entrate (agenziaentrate.gov.it).
Fonte: businesspeople.it
Fonte: businesspeople.it
mercoledì 24 novembre 2010
Risparmio energetico: dal 2011 la detrazione spalmata in 10 anni
Per ripartire la detrazione del 55% sui lavori edilizi per il risparmio energetico in 5 anni dal 2010 e non in 10 anni dal 2011, le persone fisiche e i lavoratori autonomi devono effettuare i pagamenti tramite bonifico bancario entro il 31 dicembre 2010, anche se riguardano lavori ancora da eseguire. In questo modo, non si incapperà nella misura del disegno di Legge di Stabilità, che conserva la detrazione del 55%, ma la diluisce in 10 anni.
Fonte: Il Sole 24 Ore
lunedì 22 novembre 2010
Recupero iva sulla tassa rifiuti - aggiornamento
Il Dipartimento delle Finanze si è espresso su questo tema, di cui avevamo già discusso qui.
Vi allego l'articolo de Il Sole 24 ore:
La tariffa di igiene ambientale (Tia1) prevista dall’art. 49 del D. Lgs. 22/1997 deve essere assoggettata all’Iva con l’aliquota del 10%. Questo è quanto affermato dal Dipartimento delle Finanze con la Circolare n. 3/DF dell’11 novembre 2010. A motivare l’applicazione dell’Iva sulla tariffa rifiuti e, di conseguenza lo stop ai rimborsi Iva, è la “sostanziale identità” tra la tariffa introdotta dal c.d. “Decreto Ronchi” (D. Lgs. 22/1997) e quella riscritta dal D. Lgs. 152/2006 (la Tia2), che non viene ancora applicata dai comuni, in quanto si attende il regolamento attuativo.
A quanto pare, quindi, non si ha diritto a nessun rimborso.
giovedì 21 gennaio 2010
Recupero iva sulla tassa rifiuti
Visto che sono passati mesi dall'ultimo post sull'argomento, volevo riepilogare tutto e inserire direttamente anche i moduli da scaricare per la richiesta di rimborso.
Innanzitutto potete leggere i post precedenti:
- 3 aprile
- 2 maggio
e gli approfondimenti di un blog amico:
- 2 aprile
- 4 maggio
e infine un articolo di Altroconsumo.
Sempre Altroconsumo mette a disposizione il modulo per richiedere il rimborso con le istruzioni:
- modulo
Per scaricare i modelli clikkate sul link, vi si aprirà la pagina di megaupload. Inserite il codice di controllo e aspettate 45 secondi al termine dei quali sarà presente il "download standard". Cliccate sul tasto e potrete scaricare il file.
venerdì 8 maggio 2009
Iva sulla tassa rifiuti: un'altra alternativa
Riprendo ancora una volta questo argomento poiché i nostri amici bloggers "due zii" hanno trovato un'altra alternativa al Codacons, valida soprattutto per chi ha calcolato come credito iva una cifra minima, magari inferiore alle 100,00 euro richieste dal Codacons, ma che non vuole agire da solo.
Vi lascio direttamente il link al loro articolo:
NEWS su: L'IVA sulla Tassa Rifiuti Solidi Urbani NON va pagata !
Altri articoli sul recupero iva sulla tassa rifiuti:
- Modello per recupero iva sulla tassa rifiuti
- Iva sulla tassa rifiuti
- Rimborso dell'iva sulla tassa rifiuti (T.A.R.S.U.)
Vi lascio direttamente il link al loro articolo:
NEWS su: L'IVA sulla Tassa Rifiuti Solidi Urbani NON va pagata !
Altri articoli sul recupero iva sulla tassa rifiuti:
- Modello per recupero iva sulla tassa rifiuti
- Iva sulla tassa rifiuti
- Rimborso dell'iva sulla tassa rifiuti (T.A.R.S.U.)
sabato 2 maggio 2009
Modello per recupero iva sulla tassa rifiuti
Riprendiamo l'argomento già trattato in due articoli precedenti (iva sulla tassa rifiuti e Rimborso dell'iva sulla tassa rifiuti (T.A.R.S.U.) ) poiché abbiamo contattato l'A.E.C. (Associazione Europea per la Tutela del Cittadino Contribuente) che ci ha fornito diverse informazioni utili.
Innanzitutto mi hanno inviato un modello in formato word per preparare l'istanza, chiunque ne avesse bisogno può scrivermi a risparmiare@concorsiepromozioni.it oppure andare direttamente sul sito dell'associazione e scrivere a loro.
Il modello è già impostato per mandare una copia anche all'A.E.C. Infatti, se siamo interessati, possiamo inviare copia dell'istanza, con affrancatura normale, anche
a questa associazione. Nel momento in cui non avessimo riscontro da tale richiesta potremmo agire in forma collettiva con l' Associazione. In questo caso ci verrà richiesta l'iscrizione all' Associazione pari a 10 euro per privati e
20 euro per aziende con partita IVA. Le eventuali spese del ricorso saranno poi suddivise tra tutti gli utenti che aderiranno.
Inoltre a giorni verrà aggiornato il sito www.tutelare.it e così potremo vedere anche le altre iniziative come la richiesta di rimborso per la richiesta di pagamento della fognatura quando questa non è presente nella zona abitativa o i depuratori non siano funzionanti.
Finalmente un'associazione serie e disponibile!!!
Innanzitutto mi hanno inviato un modello in formato word per preparare l'istanza, chiunque ne avesse bisogno può scrivermi a risparmiare@concorsiepromozioni.it oppure andare direttamente sul sito dell'associazione e scrivere a loro.
Il modello è già impostato per mandare una copia anche all'A.E.C. Infatti, se siamo interessati, possiamo inviare copia dell'istanza, con affrancatura normale, anche
a questa associazione. Nel momento in cui non avessimo riscontro da tale richiesta potremmo agire in forma collettiva con l' Associazione. In questo caso ci verrà richiesta l'iscrizione all' Associazione pari a 10 euro per privati e
20 euro per aziende con partita IVA. Le eventuali spese del ricorso saranno poi suddivise tra tutti gli utenti che aderiranno.
Inoltre a giorni verrà aggiornato il sito www.tutelare.it e così potremo vedere anche le altre iniziative come la richiesta di rimborso per la richiesta di pagamento della fognatura quando questa non è presente nella zona abitativa o i depuratori non siano funzionanti.
Finalmente un'associazione serie e disponibile!!!
venerdì 24 aprile 2009
Iva sulla tassa rifiuti
Visto l'elevato numero di e-mail ricevute su questo argomento, abbiamo deciso di dare qualche chiarimento in aggiunta a ciò che abbiamo già detto nel post precedente
Innanzitutto, volevo assicurarvi che risponderemmo personalmente a tutti coloro che ci hanno scritto in questi giorni, non ci siamo dimenticati, eravamo in vacanza.
Come prima cosa vorrei suggerirvi la lettura di questo post del blog "in compagnia di due zii dolci e preziosi".
Come avevamo anche noi evidenziato, il costo richiesto dalla Codacons è sproporzionato e, considerando che è una ONLUS, decisamente fuori luogo. Questi blogger però, non si sono limitati alla semplice constatazione del fatto, ma hanno scritto alla Codacons esponendo le loro perplessità. Tutte le e-mail, anche quelle ricevute in risposta, sono presenti sul loro blog, e se prima potevo avere dei dubbi se associarmi o meno, adesso Codacons me li ha tolti. Andate a vedere il tono delle risposte!!!
Dopo queste considerazioni, riprendiamo il discorso recupero dell'iva. Innanzitutto, dopo aver calcolato la somma che vi spetta, dovreste in primo luogo diffidare il vostro comune dall'applicarvi ancora l'iva su questa tassa e contestualmente chiedere il rimborso di quella già pagata.
In caso di esito negativo, si dovrà fare ricorso presso la commissione tributaria provinciale, a quella regionale, se rigettato in I istanza, per finire con la Cassazione in caso di rigetto in II istanza.
E' un percorso lungo, si parla di anni, almeno 5 e dall'esito incerto.
Per concludere, lasciamo gli estremi della sentenza: CASSAZIONE CIVILE , SEZ. TRIB., 28 GENNAIO 2008 , N. 1836
Innanzitutto, volevo assicurarvi che risponderemmo personalmente a tutti coloro che ci hanno scritto in questi giorni, non ci siamo dimenticati, eravamo in vacanza.
Come prima cosa vorrei suggerirvi la lettura di questo post del blog "in compagnia di due zii dolci e preziosi".
Come avevamo anche noi evidenziato, il costo richiesto dalla Codacons è sproporzionato e, considerando che è una ONLUS, decisamente fuori luogo. Questi blogger però, non si sono limitati alla semplice constatazione del fatto, ma hanno scritto alla Codacons esponendo le loro perplessità. Tutte le e-mail, anche quelle ricevute in risposta, sono presenti sul loro blog, e se prima potevo avere dei dubbi se associarmi o meno, adesso Codacons me li ha tolti. Andate a vedere il tono delle risposte!!!
Dopo queste considerazioni, riprendiamo il discorso recupero dell'iva. Innanzitutto, dopo aver calcolato la somma che vi spetta, dovreste in primo luogo diffidare il vostro comune dall'applicarvi ancora l'iva su questa tassa e contestualmente chiedere il rimborso di quella già pagata.
In caso di esito negativo, si dovrà fare ricorso presso la commissione tributaria provinciale, a quella regionale, se rigettato in I istanza, per finire con la Cassazione in caso di rigetto in II istanza.
E' un percorso lungo, si parla di anni, almeno 5 e dall'esito incerto.
Per concludere, lasciamo gli estremi della sentenza: CASSAZIONE CIVILE , SEZ. TRIB., 28 GENNAIO 2008 , N. 1836
venerdì 17 aprile 2009
Guida al 730: familiari a carico
Per essere considerati a carico, il coniuge, i figli e gli altri familiari nel 2008 non devono avere avuto un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro.
Le detrazioni per il coniuge e i figli (naturali, riconosciuti, adottivi e affidati) spettano anche se questi non convivono con chi li dichiara a proprio carico e anche se non risiedono in Italia.
La detrazione per i figli viene riconosciuta a prescindere dall’età del figlio e dal fatto che sia o meno studente.
Se i genitori non sono legalmente separati devono ripartirsi al 50% la detrazione per ogni figlio a carico. I genitori possono, di comune accordo, attribuire tutta la detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato.
In caso di separazione legale, annullamento scioglimento o cessazione del matrimonio la detrazione spetta al 100% al genitore affidatario; in caso di affidamento congiunto, invece, si divide al 50%. Percentuali diverse possono essere stabilite dal giudice al momento della separazione sulla base del tipo di affidamento deciso. Anche in questo caso, però, è possibile, per i motivi appena ricordati, decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione al genitore con reddito più elevato.
In alcuni casi la detrazione spetta per intero a un solo genitore:
- quando l'altro genitore è fiscalmente a carico del primo;
- se il contribuente rimane vedovo/a con figli e si risposa;
- per figli adottivi, affidati o affiliati del solo contri¬buente, anche se questi è coniugato;
- se l'altro genitore è deceduto oppure non ha riconosciuto il figlio.
Nell'ultimo caso la detrazione per il primo figlio potrebbe essere sostituita da quella per il coniuge se più conveniente.
Altri familiari a carico:
Non solo coniuge e figli, per il Fisco anche altri familiari danno diritto a specifiche detrazioni.
Per ottenere le agevolazioni previste per i familiari a carico, devono essere rispettate alcune condizioni particolari.
Innanzitutto questi devono convivere con chi li dichiara a proprio carico o ricevere da lui assegni alimentari non derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
Secondariamente solo i seguenti soggetti possono essere considerati a carico:
- il coniuge legalmente separato (questa condizione deve risultare da una sentenza di separazione);
- i discendenti dei figli (i nipoti);
- i genitori, anche adottivi, e i nonni;
- i generi, le nuore;
- i suoceri;
- i fratelli, le sorelle, i fratellastri e le sorellastre.
Coniuge:
Se siete sposati dovete barrare la casella "C" nel quadro "Coniuge e familiari a carico" e riportare nel rigo 1 il codice fiscale del coniuge, anche se non è a carico. Non dovete compilarlo in caso di annullamento, divorzio e separazione legale.
La casella "mesi a carico" è da utilizzare solo se, 2008, il coniuge è stato a carico. Se lo è stato tutto l'anno, scrivete "12". Se vi siete sposati nel 2008, oppure durante l'anno c'è stata una separazione legale o il matrimonio è stato sciolto o annullato oppure coniuge è morto, indicate il numero di mesi in cui è stato carico. Il mese si considera sempre intero, esempio, se le nozze sono state celebrate nel maggio del 2008, la detrazione spetterà per otto mesi.
Figli:
Barrate la casella "F1" per il primo figlio a carico, cioè quello di età anagrafica maggiore.
Nei righi successivi barrate la casella:
- "F" se il familiare indicato è un figlio a carico successivo al primo;
- "A" se si tratta di un altro familiare;
- "D" se il figlio è portatore di handicap ai sensi della legge n. 104 del 1992. In questo caso, non è necessario barrare anche la casella "F".
Nella casella "codice fiscale" scrivete il codice fiscale di ciascuno dei figli e degli altri familiari che dichiarate a vostro carico.
Nella casella "mesi a carico" indicate il numero dei mesi dell'anno durante i quali il familiare è stato a carico.
Allo stesso modo nella casella "minore di 3 anni” indicate il numero dei mesi dell'anno durante i quali il figlio a carico ha un'età inferiore a 3 anni.
Nella casella "percentuale" indicate la percentuale detrazione spettante.
Un caso particolare è quello in cui uno dei genitori è deceduto oppure non ha riconosciuto il figlio: se si verifica una di queste circostanze l'altro genitore ha diritto per il primo figlio alla detrazione prevista per il coniuge a carico, mentre per gli altri figli all'intera detrazione. Fate attenzione e indicate nella casella "percentuale" del rigo 2 la lettera "C". Se la detrazione non spetta per l'intero anno bisogna compilare il rigo 2 per i mesi in cui la detrazione è riconosciuta come figlio e il rigo 3 per i mesi in cui spetta come coniuge.
Se uno o più figli a carico risiedono all'estero e non hanno un codice fiscale attribuito in Italia, il contribuente deve compilare la casella "Numero figli residenti all'estero a carico del contribuente" indicandone il numero.
Per le famiglie numerose il Fisco concede un ulteriore detrazione di 1.200 euro. La casella "percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno quattro figli" è riservata ai contribuenti con più di tre figli.
Bonus decreto “anticrisi”:
Se avete diritto al bonus dovete compilare il quadro R del modello 730. In questo quadro "Coniuge e familiari a carico", la colonna 8 è dedicata all'indicazione del reddito complessivo ai fini del riconoscimento del bonus straordinario. Prima di compilarla verificate se ne avete diritto.
Per ogni familiare compilate il relativo rigo di colonna 8 con il reddito complessivo percepito nel 2008.
Il reddito del coniuge va indicato anche nel caso in cui lo stesso non sia fiscalmente a carico.
Tuttavia, nella dichiarazione congiunta il reddito complessivo del coniuge non deve essere indicato.
Extracomunitari:
I cittadini extracomunitari che richiedono le detrazioni per familiari a carico devono essere in possesso di una documentazione attestante lo status di familiare. Possono presentare alter¬nativamente:
- documentazione originale rilasciata dall'autorità consolare del Paese d'origine, tradotta in lingua italiana e asseverata da parte del prefetto competente per territorio;
- documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 ;
- documentazione validamente formata nel Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano nel paese dì origine.
Le detrazioni per il coniuge e i figli (naturali, riconosciuti, adottivi e affidati) spettano anche se questi non convivono con chi li dichiara a proprio carico e anche se non risiedono in Italia.
La detrazione per i figli viene riconosciuta a prescindere dall’età del figlio e dal fatto che sia o meno studente.
Se i genitori non sono legalmente separati devono ripartirsi al 50% la detrazione per ogni figlio a carico. I genitori possono, di comune accordo, attribuire tutta la detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato.
In caso di separazione legale, annullamento scioglimento o cessazione del matrimonio la detrazione spetta al 100% al genitore affidatario; in caso di affidamento congiunto, invece, si divide al 50%. Percentuali diverse possono essere stabilite dal giudice al momento della separazione sulla base del tipo di affidamento deciso. Anche in questo caso, però, è possibile, per i motivi appena ricordati, decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione al genitore con reddito più elevato.
In alcuni casi la detrazione spetta per intero a un solo genitore:
- quando l'altro genitore è fiscalmente a carico del primo;
- se il contribuente rimane vedovo/a con figli e si risposa;
- per figli adottivi, affidati o affiliati del solo contri¬buente, anche se questi è coniugato;
- se l'altro genitore è deceduto oppure non ha riconosciuto il figlio.
Nell'ultimo caso la detrazione per il primo figlio potrebbe essere sostituita da quella per il coniuge se più conveniente.
Altri familiari a carico:
Non solo coniuge e figli, per il Fisco anche altri familiari danno diritto a specifiche detrazioni.
Per ottenere le agevolazioni previste per i familiari a carico, devono essere rispettate alcune condizioni particolari.
Innanzitutto questi devono convivere con chi li dichiara a proprio carico o ricevere da lui assegni alimentari non derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
Secondariamente solo i seguenti soggetti possono essere considerati a carico:
- il coniuge legalmente separato (questa condizione deve risultare da una sentenza di separazione);
- i discendenti dei figli (i nipoti);
- i genitori, anche adottivi, e i nonni;
- i generi, le nuore;
- i suoceri;
- i fratelli, le sorelle, i fratellastri e le sorellastre.
Coniuge:
Se siete sposati dovete barrare la casella "C" nel quadro "Coniuge e familiari a carico" e riportare nel rigo 1 il codice fiscale del coniuge, anche se non è a carico. Non dovete compilarlo in caso di annullamento, divorzio e separazione legale.
La casella "mesi a carico" è da utilizzare solo se, 2008, il coniuge è stato a carico. Se lo è stato tutto l'anno, scrivete "12". Se vi siete sposati nel 2008, oppure durante l'anno c'è stata una separazione legale o il matrimonio è stato sciolto o annullato oppure coniuge è morto, indicate il numero di mesi in cui è stato carico. Il mese si considera sempre intero, esempio, se le nozze sono state celebrate nel maggio del 2008, la detrazione spetterà per otto mesi.
Figli:
Barrate la casella "F1" per il primo figlio a carico, cioè quello di età anagrafica maggiore.
Nei righi successivi barrate la casella:
- "F" se il familiare indicato è un figlio a carico successivo al primo;
- "A" se si tratta di un altro familiare;
- "D" se il figlio è portatore di handicap ai sensi della legge n. 104 del 1992. In questo caso, non è necessario barrare anche la casella "F".
Nella casella "codice fiscale" scrivete il codice fiscale di ciascuno dei figli e degli altri familiari che dichiarate a vostro carico.
Nella casella "mesi a carico" indicate il numero dei mesi dell'anno durante i quali il familiare è stato a carico.
Allo stesso modo nella casella "minore di 3 anni” indicate il numero dei mesi dell'anno durante i quali il figlio a carico ha un'età inferiore a 3 anni.
Nella casella "percentuale" indicate la percentuale detrazione spettante.
Un caso particolare è quello in cui uno dei genitori è deceduto oppure non ha riconosciuto il figlio: se si verifica una di queste circostanze l'altro genitore ha diritto per il primo figlio alla detrazione prevista per il coniuge a carico, mentre per gli altri figli all'intera detrazione. Fate attenzione e indicate nella casella "percentuale" del rigo 2 la lettera "C". Se la detrazione non spetta per l'intero anno bisogna compilare il rigo 2 per i mesi in cui la detrazione è riconosciuta come figlio e il rigo 3 per i mesi in cui spetta come coniuge.
Se uno o più figli a carico risiedono all'estero e non hanno un codice fiscale attribuito in Italia, il contribuente deve compilare la casella "Numero figli residenti all'estero a carico del contribuente" indicandone il numero.
Per le famiglie numerose il Fisco concede un ulteriore detrazione di 1.200 euro. La casella "percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno quattro figli" è riservata ai contribuenti con più di tre figli.
Bonus decreto “anticrisi”:
Se avete diritto al bonus dovete compilare il quadro R del modello 730. In questo quadro "Coniuge e familiari a carico", la colonna 8 è dedicata all'indicazione del reddito complessivo ai fini del riconoscimento del bonus straordinario. Prima di compilarla verificate se ne avete diritto.
Per ogni familiare compilate il relativo rigo di colonna 8 con il reddito complessivo percepito nel 2008.
Il reddito del coniuge va indicato anche nel caso in cui lo stesso non sia fiscalmente a carico.
Tuttavia, nella dichiarazione congiunta il reddito complessivo del coniuge non deve essere indicato.
Extracomunitari:
I cittadini extracomunitari che richiedono le detrazioni per familiari a carico devono essere in possesso di una documentazione attestante lo status di familiare. Possono presentare alter¬nativamente:
- documentazione originale rilasciata dall'autorità consolare del Paese d'origine, tradotta in lingua italiana e asseverata da parte del prefetto competente per territorio;
- documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 ;
- documentazione validamente formata nel Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano nel paese dì origine.
giovedì 16 aprile 2009
Guida al 730: compiliamo il frontespizio
Oggi la nostra attenzione è focalizzata sul frontespizio, la parte più semplice del modello, ma in caso di errori le multe sono salate, quindi prestiamo attenzione!
Nel rigo contribuente, la casella "dichiarante" deve essere barrata da chi presenta la propria dichiarazione dei redditi.
Se la dichiarazione è congiunta, quello tra i coniugi che intende utilizzare il proprio sostituto d'imposta per il conguaglio deve barrare sia la casella "dichiarante" che la casella "dichiarazione congiunta". L'altro metterà la crocetta solo su "coniuge dichiarante".
Se si presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci occorre barrare la casella "rappresentante o tutore" e si lascia in bianco la casella "dichiarante".
Attenzione al codice fiscale: nella casella inserite quello del contribuente cui si riferisce la dichiarazione. Se la dichiarazione è presentata per conto di una persona incapace bisogna indicare il codice, fiscale di quest'ultima, mentre quello del rappresentante o tutore legale sarà riportato nella casella omonima.
Dati anagrafici, ecco a cosa fare attenzione:
- chi è nato all'estero deve indicare, al posto del "Comune", lo Stato di nascita senza ovviamente compilare lo spazio relativo alla provincia;
- lo stato civile deve sempre essere indicato: fate riferimento alla situazione esistente alla data di consegua del modello 730;
- la parte della "residenza anagrafica" si compila solo se avete cambiato residenza, anche nell'ambito dello stesso Comune, nel periodo dal primo gennaio 2008 fino alla data di presentazione della dichiarazione. In questo caso indicate la nuova residenza specificando giorno, mese e anno della variazione;
- se presentate la dichiarazione per la prima volta dovete indicare sempre la residenza anagrafica.
Domicilio fiscale:
Se non avete cambiato la residenza o se avete cambiato casa, ma siete rimasti nello stesso Comune, potete compilare solo il rigo domicilio fiscale al 1/1/2008.
Se avete cambiato il Comune di residenza bisogna compilare tutti e tre i righi relativi al domicilio fiscale. In questo modo il Fisco può farvi pagare correttamente le addizionali comunale e regionale.
Attenzione, però, gli effetti della variazione decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si è verificata.
Cosa significa? Che dovete compilare:
- il rigo domicilio fiscale al 1/1/2008 indicando il nuovo Comune di residenza se la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2007; mentre dovete indicare il vecchio Comune di residenza se avete cambiato casa dopo il 2/11/2007;
- il rigo domicilio fiscale al 31/12/2008 indicando il nuovo Comune di residenza se la variazione è avvenuta entro il 1° novembre 2008; mentre se avete cambiato casa dopo il 1/11/2008 indicate il vecchio Comune di residenza;
- il rigo domicilio fiscale al 1/1/2009 indicando il nuovo Comune di residenza se la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2008; mentre se avete cambiato casa dopo questa data indicate il vecchio domicilio.
Se volete ricevere gli atti o gli avvisi dell'Agenzia delle Entrate a un indirizzo diverso da quello del vostro domicilio compilate il quadro domicilio per la noti¬ficazione degli atti. In questo caso si deve indicare nel riquadro il codice i fiscale, il cognome e il nome della persona oppure il codice fiscale e la denominazione dell'ufficio presso il quale si intende farsi notificare gli atti e, naturalmente, anche l'indirizzo completo.
Il sostituto d’imposta:
Il 730 vi permette di ottenere direttamente in busta paga o nella pensione gli accrediti o gli addebiti che risultano dalla dichiarazione dei redditi. A questo scopo bisogna indicare nel modello 730 i dati del datore di lavoro o dell'ente pensionistico che come sostituti d'imposta si occuperanno del conguaglio.
I dati per compilare il quadro relativo si trovano nel modello Cud, che il sostituto d'imposta deve avervi consegnato entro il 28 febbraio scorso.
Se avete cambiato lavoro e di conseguenza il sostituto che farà il conguaglio è diverso da quello che ha rilasciato la certificazione dei redditi (Cud) dovrete indicare i dati del nuovo datore di lavoro.
Se nel Cud trovate compilata la casella "codice sede" che si riferisce all’Inps competente, copiatela nella omonima casella del 730.
Nel rigo contribuente, la casella "dichiarante" deve essere barrata da chi presenta la propria dichiarazione dei redditi.
Se la dichiarazione è congiunta, quello tra i coniugi che intende utilizzare il proprio sostituto d'imposta per il conguaglio deve barrare sia la casella "dichiarante" che la casella "dichiarazione congiunta". L'altro metterà la crocetta solo su "coniuge dichiarante".
Se si presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci occorre barrare la casella "rappresentante o tutore" e si lascia in bianco la casella "dichiarante".
Attenzione al codice fiscale: nella casella inserite quello del contribuente cui si riferisce la dichiarazione. Se la dichiarazione è presentata per conto di una persona incapace bisogna indicare il codice, fiscale di quest'ultima, mentre quello del rappresentante o tutore legale sarà riportato nella casella omonima.
Dati anagrafici, ecco a cosa fare attenzione:
- chi è nato all'estero deve indicare, al posto del "Comune", lo Stato di nascita senza ovviamente compilare lo spazio relativo alla provincia;
- lo stato civile deve sempre essere indicato: fate riferimento alla situazione esistente alla data di consegua del modello 730;
- la parte della "residenza anagrafica" si compila solo se avete cambiato residenza, anche nell'ambito dello stesso Comune, nel periodo dal primo gennaio 2008 fino alla data di presentazione della dichiarazione. In questo caso indicate la nuova residenza specificando giorno, mese e anno della variazione;
- se presentate la dichiarazione per la prima volta dovete indicare sempre la residenza anagrafica.
Domicilio fiscale:
Se non avete cambiato la residenza o se avete cambiato casa, ma siete rimasti nello stesso Comune, potete compilare solo il rigo domicilio fiscale al 1/1/2008.
Se avete cambiato il Comune di residenza bisogna compilare tutti e tre i righi relativi al domicilio fiscale. In questo modo il Fisco può farvi pagare correttamente le addizionali comunale e regionale.
Attenzione, però, gli effetti della variazione decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si è verificata.
Cosa significa? Che dovete compilare:
- il rigo domicilio fiscale al 1/1/2008 indicando il nuovo Comune di residenza se la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2007; mentre dovete indicare il vecchio Comune di residenza se avete cambiato casa dopo il 2/11/2007;
- il rigo domicilio fiscale al 31/12/2008 indicando il nuovo Comune di residenza se la variazione è avvenuta entro il 1° novembre 2008; mentre se avete cambiato casa dopo il 1/11/2008 indicate il vecchio Comune di residenza;
- il rigo domicilio fiscale al 1/1/2009 indicando il nuovo Comune di residenza se la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2008; mentre se avete cambiato casa dopo questa data indicate il vecchio domicilio.
Se volete ricevere gli atti o gli avvisi dell'Agenzia delle Entrate a un indirizzo diverso da quello del vostro domicilio compilate il quadro domicilio per la noti¬ficazione degli atti. In questo caso si deve indicare nel riquadro il codice i fiscale, il cognome e il nome della persona oppure il codice fiscale e la denominazione dell'ufficio presso il quale si intende farsi notificare gli atti e, naturalmente, anche l'indirizzo completo.
Il sostituto d’imposta:
Il 730 vi permette di ottenere direttamente in busta paga o nella pensione gli accrediti o gli addebiti che risultano dalla dichiarazione dei redditi. A questo scopo bisogna indicare nel modello 730 i dati del datore di lavoro o dell'ente pensionistico che come sostituti d'imposta si occuperanno del conguaglio.
I dati per compilare il quadro relativo si trovano nel modello Cud, che il sostituto d'imposta deve avervi consegnato entro il 28 febbraio scorso.
Se avete cambiato lavoro e di conseguenza il sostituto che farà il conguaglio è diverso da quello che ha rilasciato la certificazione dei redditi (Cud) dovrete indicare i dati del nuovo datore di lavoro.
Se nel Cud trovate compilata la casella "codice sede" che si riferisce all’Inps competente, copiatela nella omonima casella del 730.
mercoledì 15 aprile 2009
Guida al modello 730 - Unico o 730?
Tra coloro che devono presentare la dichiarazione dei redditi, i meno fortunati sono i contribuenti costretti a fare l'Unico, che è più complicato, perché dovranno anche fare i calcoli e i tempi di rimborso sono biblici rispetto al modello 730.
Siete obbligati a presentare l'Unico se:
- avete prodotto redditi d'impresa o di lavoro auto¬nomo per i quali è richiesta la partita Iva e dovete presentare la dichiarazione Iva, Irap o 770;
- avete prodotto redditi "diversi" che non siano dichiarabili nel 730 (quadro D "Altri redditi"), ad esempio possedete proventi che derivano dalla cessione o dall'affitto di aziende;
- avete realizzato plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate oppure di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati o avete percepito, quale soggetto beneficiario, redditi provenienti da "trust";
- non avete avuto la residenza in Italia nel 2008 e/o nel 2009;
- avete percepito redditi dichiarabili con il modello 730, ma nel 2009 siete alle dipendenze di datori di lavoro non obbligati a effettuare le ritenute d'acconto (ad esempio, siete collaboratori familiari, giardinieri, autisti, badanti...);
Per presentare il 730 dovete avere una busta paga o una pensione.
Potete presentarlo anche se:
- percepite indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (quali il trattamento di integrazione salariale cioè la cassa integrazione, la mobilità...);
- siete sacerdoti della Chiesa cattolica, giudici costituzionali, parlamentari e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, comunali...);
- siete impegnati in lavori socialmente utili;
- avete un contratto di lavoro dipendente o assimilato a tempo determinato di durata inferiore all'anno e presentate la dichiarazione al datore di lavoro (se ne ha dato la possibilità) purché il contratto duri almeno da aprile a luglio 2009; se, invece, il contratto dura da giugno a luglio 2009 potete rivolgervi al Caf o a un professionista abilitato;
- avete un contratto di lavoro a tempo determinato con la scuola, che dura almeno da settembre 2008 a giugno 2009;
- siete produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione 770, Irap e Iva.
N.B.
Non buttate via la documentazione utilizzata per la compilazione del 730 di quest'anno insieme al modello fino al 31 dicembre 2013.
Se l’imposta dovuta o il credito ammonta a 10,33 euro o meno ancora il Fisco è magnanimo e vi esonera dalla presentazione del 730. E sempre meglio, però, conservare la documentazione per i 5 anni successivi.
Siete obbligati a presentare l'Unico se:
- avete prodotto redditi d'impresa o di lavoro auto¬nomo per i quali è richiesta la partita Iva e dovete presentare la dichiarazione Iva, Irap o 770;
- avete prodotto redditi "diversi" che non siano dichiarabili nel 730 (quadro D "Altri redditi"), ad esempio possedete proventi che derivano dalla cessione o dall'affitto di aziende;
- avete realizzato plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate oppure di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati o avete percepito, quale soggetto beneficiario, redditi provenienti da "trust";
- non avete avuto la residenza in Italia nel 2008 e/o nel 2009;
- avete percepito redditi dichiarabili con il modello 730, ma nel 2009 siete alle dipendenze di datori di lavoro non obbligati a effettuare le ritenute d'acconto (ad esempio, siete collaboratori familiari, giardinieri, autisti, badanti...);
Per presentare il 730 dovete avere una busta paga o una pensione.
Potete presentarlo anche se:
- percepite indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (quali il trattamento di integrazione salariale cioè la cassa integrazione, la mobilità...);
- siete sacerdoti della Chiesa cattolica, giudici costituzionali, parlamentari e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, comunali...);
- siete impegnati in lavori socialmente utili;
- avete un contratto di lavoro dipendente o assimilato a tempo determinato di durata inferiore all'anno e presentate la dichiarazione al datore di lavoro (se ne ha dato la possibilità) purché il contratto duri almeno da aprile a luglio 2009; se, invece, il contratto dura da giugno a luglio 2009 potete rivolgervi al Caf o a un professionista abilitato;
- avete un contratto di lavoro a tempo determinato con la scuola, che dura almeno da settembre 2008 a giugno 2009;
- siete produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione 770, Irap e Iva.
N.B.
Non buttate via la documentazione utilizzata per la compilazione del 730 di quest'anno insieme al modello fino al 31 dicembre 2013.
Se l’imposta dovuta o il credito ammonta a 10,33 euro o meno ancora il Fisco è magnanimo e vi esonera dalla presentazione del 730. E sempre meglio, però, conservare la documentazione per i 5 anni successivi.
domenica 12 aprile 2009
Guida al modello 730: Siete obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi?
Non devono presentarla i contribuenti che nel 2008 hanno avuto:
- solo redditi di lavoro dipendente o di pensione corrisposti da un unico datore di lavoro o ente pen¬sionistico e redditi derivanti dal possesso dell'abita¬zione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina...);
- solo redditi esenti: le rendite erogate dall'Inail per invalidità permanente o per morte; le pensioni, le indennità (come quella di accompagnamento) e gli assegni erogati dal ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili; le pensioni sociali...;
- solo redditi di lavoro dipendente, di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto corrisposti da più datori di lavoro, se avete chiesto all'ultimo di tener conto dei redditi erogati durante i precedenti rapporti e quest'ultimo ha fatto il conguaglio;
- solo redditi derivanti dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze;
- solo redditi su cui avete già pagato le tasse quali: i compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo fino a 28.158,28 euro o gli interessi sui conti correnti bancali o postali; gli interessi sui BoT già assoggettati a imposta sostitutiva;
- solo redditi fondiari (terreni e/o fabbricati) per un ammontare complessivo inferiore a 500 euro;
- un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro in cui sia incluso un reddito da lavoro dipendente o assimilato con durata di 365 giorni su cui il datore di lavoro non ha fatto ritenute;
- un reddito complessivo inferiore a 7.500 euro nel quale sia incluso un assegno periodico corrisposto dall'ex coniuge. Non si considera l'assegno relativo al mantenimento dei figli;
- un reddito complessivo inferiore a 7.500 euro (7.750 euro per i soggetti ultrasettantacinquenni) che includa un reddito da pensione corrisposto per tutto l'anno e per il quale non ci sono state ritenute;
- un reddito complessivo inferiore a 4.800 euro che includa uno dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro: per esempio i compen¬si per collaborazioni occasionali pagati con ritenuta d'acconto;
- solo redditi da pensione fino a 7.500 euro goduti per l'intero anno e anche redditi di terreni per un importo massimo di 185,92 euro.
Il reddito derivante dall'abitazione principale e relative pertinenze non entra nel calcolo dei limiti di reddito i appena elencati.
- solo redditi di lavoro dipendente o di pensione corrisposti da un unico datore di lavoro o ente pen¬sionistico e redditi derivanti dal possesso dell'abita¬zione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina...);
- solo redditi esenti: le rendite erogate dall'Inail per invalidità permanente o per morte; le pensioni, le indennità (come quella di accompagnamento) e gli assegni erogati dal ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili; le pensioni sociali...;
- solo redditi di lavoro dipendente, di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto corrisposti da più datori di lavoro, se avete chiesto all'ultimo di tener conto dei redditi erogati durante i precedenti rapporti e quest'ultimo ha fatto il conguaglio;
- solo redditi derivanti dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze;
- solo redditi su cui avete già pagato le tasse quali: i compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo fino a 28.158,28 euro o gli interessi sui conti correnti bancali o postali; gli interessi sui BoT già assoggettati a imposta sostitutiva;
- solo redditi fondiari (terreni e/o fabbricati) per un ammontare complessivo inferiore a 500 euro;
- un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro in cui sia incluso un reddito da lavoro dipendente o assimilato con durata di 365 giorni su cui il datore di lavoro non ha fatto ritenute;
- un reddito complessivo inferiore a 7.500 euro nel quale sia incluso un assegno periodico corrisposto dall'ex coniuge. Non si considera l'assegno relativo al mantenimento dei figli;
- un reddito complessivo inferiore a 7.500 euro (7.750 euro per i soggetti ultrasettantacinquenni) che includa un reddito da pensione corrisposto per tutto l'anno e per il quale non ci sono state ritenute;
- un reddito complessivo inferiore a 4.800 euro che includa uno dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro: per esempio i compen¬si per collaborazioni occasionali pagati con ritenuta d'acconto;
- solo redditi da pensione fino a 7.500 euro goduti per l'intero anno e anche redditi di terreni per un importo massimo di 185,92 euro.
Il reddito derivante dall'abitazione principale e relative pertinenze non entra nel calcolo dei limiti di reddito i appena elencati.
sabato 11 aprile 2009
Guida al modello 730 - date da ricordare
A breve dovremo consegnare la dichiarazione dei redditi. La più semplice e veloce, sia come compilazione, che come tempi di rimborso, è sicuramente il modello 730.
Ho deciso di pubblicare una guida proprio per quest’ultimo, per aiutare chi vuole farlo da sé. Sarà suddivisa in vari post, almeno uno al giorno. L’argomento di oggi sono le scadenze.
DATE DA RICORDARE
Entro il 30 aprile 2009
Presenta il 730 al sostituto d'imposta, se te ne ha dato la possibilità.
Entro il 31 maggio 2009
Presenta il 730 al Caf o al professionista abilitato. Se consegni il modello già compilato, il Caf, o il professionista, non ha diritto ad alcun compenso.
Da luglio 2009
(per i pensionati da agosto o settembre 2009)
Ricevi la busta paga con i rimborsi o con le trattenute delle somme che risultano dal 730-3. Se hai scelto di rateizzare i versamenti in saldo e gli eventuali acconti, in questa data ti viene trattenuta la prima rata. Le altre rate, maggiorate dell'interesse dello 0,50% mensile, ti saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi.
Entro il 30 settembre 2009
O Se ti sei accorto di non aver indicato dei redditi o degli oneri nel 730, presenta l'Unico "correttivo nei termini" e versa quanto dovuto trami¬te il modello F24, o chiedi a rimborso l'eventuale credito d'imposta.
O Comunica al sostituto d'imposta dì non voler versare il secondo o l'unico acconto dell'Irpef di novembre, oppure di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello che risulta dal 730-3.
Entro il 25 ottobre 2009
Presenta a un Caf o a un professionista abilitato l'eventuale 730 inte¬grativo con la relativa documentazione. Questo se ti sei accorto di aver dimenticato di indicare nel 730 delle spese che ti permettono di ottenere un maggior credito o un minor debito d'imposta. Oppure se hai sbagliato a compilare il quadro del sostituto d'imposta.
A novembre 2009Ricevi la busta paga con trattenute le somme dovute come secondo o unico acconto Irpef che risultano dal 730-3.
Entro il 31 dicembre 2009
Se hai presentato il 730 integrativo ricevi la busta paga con i rimborsi
che ti spettano.
Entro il termine per presentare l'Unico 2010
Se ti sei accorto di non aver indicato dei redditi nel 730, presenta l'Unico "dichiarazione integrativa" e versa quanto dovuto tramite il modello F24. Se ti sei accorto di non aver indicato degli oneri presenta l'Unico "dichiarazione integrativa a favore" e chiedi a rimborso il credito d'imposta.
Ho deciso di pubblicare una guida proprio per quest’ultimo, per aiutare chi vuole farlo da sé. Sarà suddivisa in vari post, almeno uno al giorno. L’argomento di oggi sono le scadenze.
DATE DA RICORDARE
Entro il 30 aprile 2009
Presenta il 730 al sostituto d'imposta, se te ne ha dato la possibilità.
Entro il 31 maggio 2009
Presenta il 730 al Caf o al professionista abilitato. Se consegni il modello già compilato, il Caf, o il professionista, non ha diritto ad alcun compenso.
Da luglio 2009
(per i pensionati da agosto o settembre 2009)
Ricevi la busta paga con i rimborsi o con le trattenute delle somme che risultano dal 730-3. Se hai scelto di rateizzare i versamenti in saldo e gli eventuali acconti, in questa data ti viene trattenuta la prima rata. Le altre rate, maggiorate dell'interesse dello 0,50% mensile, ti saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi.
Entro il 30 settembre 2009
O Se ti sei accorto di non aver indicato dei redditi o degli oneri nel 730, presenta l'Unico "correttivo nei termini" e versa quanto dovuto trami¬te il modello F24, o chiedi a rimborso l'eventuale credito d'imposta.
O Comunica al sostituto d'imposta dì non voler versare il secondo o l'unico acconto dell'Irpef di novembre, oppure di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello che risulta dal 730-3.
Entro il 25 ottobre 2009
Presenta a un Caf o a un professionista abilitato l'eventuale 730 inte¬grativo con la relativa documentazione. Questo se ti sei accorto di aver dimenticato di indicare nel 730 delle spese che ti permettono di ottenere un maggior credito o un minor debito d'imposta. Oppure se hai sbagliato a compilare il quadro del sostituto d'imposta.
A novembre 2009Ricevi la busta paga con trattenute le somme dovute come secondo o unico acconto Irpef che risultano dal 730-3.
Entro il 31 dicembre 2009
Se hai presentato il 730 integrativo ricevi la busta paga con i rimborsi
che ti spettano.
Entro il termine per presentare l'Unico 2010
Se ti sei accorto di non aver indicato dei redditi nel 730, presenta l'Unico "dichiarazione integrativa" e versa quanto dovuto tramite il modello F24. Se ti sei accorto di non aver indicato degli oneri presenta l'Unico "dichiarazione integrativa a favore" e chiedi a rimborso il credito d'imposta.
venerdì 3 aprile 2009
Rimborso dell'iva sulla tassa rifiuti (T.A.R.S.U.)
La T.A.R.S.U. Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (da alcuni comuni denominata anche Servizio di Igiene Ambientale) è una tassa che paghiamo ogni anno in base ai mq. della nostra abitazione.
Secondo una sentenza della Corte di Cassazione dell'autunno scorso, in linea con l'orientamento comunitario, la T.A.R.S.U. è una tassa (e non una tariffa) e pertanto non assoggettabile all’imposta I.V.A. In parole povere non si può mettere una tassa (l'iva) su un'altra tassa (la T.A.R.S.U.).
Sembra che alcuni Comuni, invece, abbiano applicato l’I.V.A. del 10%.
Vista la sentenza della Corte di Cassazione dobbiamo recuperare le noste bollette degli ultimi 10 anni e controllare se presentano o meno la voce "iva".
In caso affermativo possiamo chiedere il rimborso di questi importi a partire dall'anno 1998.
Per richiedere il rimborso ci sono diversi canali. La codacons, ad esempio, ci fornisce assistenza legale per 2 anni dietro versamento di 100 euro. La trovo una scelta comoda ma dispendiosa, si parla comunque di 100 euro che ultimamente non avanzano a nessuno. Consiglio, quindi, di presentare personalmente, una istanza al Comune e, poi, in caso di mancato riscontro, presentare un ricorso alla Commissione Tributaria competente.
Nella istanza e nel ricorso bisogna riportare i dati anagrafici dell'intestatario delle bollette(nome, cognome, indirizzo, codice fiscale), i nostri recapiti (telefono e e-mail) e i dati catastali dell’immobile per il quale è stata pagata la TARSU , ed allegare la copia dei bollettini pagati(per gli ultimi 10 anni) e, se si possiede, la denuncia iniziale tarsu.
Se non conoscete i dati catastali è possibili richiederli sul sito dell'agenzia delle entrate, se siete registrati, oppure in comune.
Ricordiamoci che per importi inferiori ad €. 2.582 possiamo rivolgerci personalmente alla Commissione, senza aver bisogno di un commercialista o di un avvocato.
Per qualsiasi dubbi o informazione scrivetemi a risparmiare@concorsiepromozioni.it oppure inserite un messaggio qui sotto.
Secondo una sentenza della Corte di Cassazione dell'autunno scorso, in linea con l'orientamento comunitario, la T.A.R.S.U. è una tassa (e non una tariffa) e pertanto non assoggettabile all’imposta I.V.A. In parole povere non si può mettere una tassa (l'iva) su un'altra tassa (la T.A.R.S.U.).
Sembra che alcuni Comuni, invece, abbiano applicato l’I.V.A. del 10%.
Vista la sentenza della Corte di Cassazione dobbiamo recuperare le noste bollette degli ultimi 10 anni e controllare se presentano o meno la voce "iva".
In caso affermativo possiamo chiedere il rimborso di questi importi a partire dall'anno 1998.
Per richiedere il rimborso ci sono diversi canali. La codacons, ad esempio, ci fornisce assistenza legale per 2 anni dietro versamento di 100 euro. La trovo una scelta comoda ma dispendiosa, si parla comunque di 100 euro che ultimamente non avanzano a nessuno. Consiglio, quindi, di presentare personalmente, una istanza al Comune e, poi, in caso di mancato riscontro, presentare un ricorso alla Commissione Tributaria competente.
Nella istanza e nel ricorso bisogna riportare i dati anagrafici dell'intestatario delle bollette(nome, cognome, indirizzo, codice fiscale), i nostri recapiti (telefono e e-mail) e i dati catastali dell’immobile per il quale è stata pagata la TARSU , ed allegare la copia dei bollettini pagati(per gli ultimi 10 anni) e, se si possiede, la denuncia iniziale tarsu.
Se non conoscete i dati catastali è possibili richiederli sul sito dell'agenzia delle entrate, se siete registrati, oppure in comune.
Ricordiamoci che per importi inferiori ad €. 2.582 possiamo rivolgerci personalmente alla Commissione, senza aver bisogno di un commercialista o di un avvocato.
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